Credito di imposta del 60%
per le spese di sanificazione e acquisto di DPI oltre che per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento, i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti di imposta introdotti dal DL Rilancio per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale (art 125) e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro (art 120).
È stata pubblicata inoltre la circolare con la quale l’Ufficio fornisce i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti di imposta.
Beneficiari
Possono beneficiare del credito di imposta per le spese di sanificazione e acquisto di DPI i soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, enti no commerciali, compresi gli enti del Terzo settore, e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è invece riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico e ad associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore a prescindere dall’esercizio di attività in luoghi aperti al pubblico. Svolgono tipicamente attività in luoghi aperti al pubblico i bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema come indicato nella tabella allegata al pdf.
Sono esclusi dai benefici in esame i soggetti che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
Spese ammissibili
Il credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di DPI spetta per le spese sostenute nel 2020 relative a:
- Sanificazione degli ambienti di lavoro: ossia attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID 19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presenta apposita certificazione redatta da operatori professionisti.
- Acquisto di DPI e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti: ossia mascherine chirurgiche, FFp2 e FFp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari. Le spese sono considerate ammissibili sono in presenza della documentazione attestante la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea.
Le spese in relazione alle quali spetta il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, sono suddivise in due gruppi:
- Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui rientrano espressamente:
- Quelli edilizi necessari per il rifacimento degli spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza;
- Gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza.
- Gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Agevolazione
L’ammontare del credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di DPI è pari al 60% delle spese ammissibili sostenute, ove l’ammontare complessivo delle spese stesse sia inferiore o uguale a euro 100.000. Qualora le spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo di euro 60.000,00.
L’ammontare del credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di euro 80.000. Tale limite è riferito all’importo delle spese ammissibili e dunque l’ammontare del credito non può eccedere il limite di euro 48.000
Procedura
Per fruire del credito di imposta per la sanificazione (art 125) e per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art 120), occorre presentare apposita comunicazione delle spese all’Agenzia delle Entrate, ma con termini diversi a seconda dell’agevolazione.
Con riferimento al credito di imposta per la sanificazione, l’Agenzia ha scelto di prevedere la preventiva presentazione di comunicazioni per la fruizione dell’agevolazione, sulla base della quale sarà poi determinata una percentuale di spettanza in relazione al complesso dei soggetti interessati. La comunicazione delle spese ammissibili va presentata esclusivamente in via telematica dal 20 luglio al 7 settembre 2020, indicando le spese per la sanificazione e l’acquisto di DPI sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, nonché quelle che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020.Il provvedimento di ammissione dell’Agenzia delle entrate dovrà essere emanato entro l’11 settembre 2020.
Il credito di imposta è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili in compensazione nel mod. F24 o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa. Entro il 31 dicembre 2021 può anche essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti.
Per il credito di imposta previsto dall’art. 120 (adeguamento degli ambienti di lavoro) la comunicazione delle spese ammissibili può essere effettuata dal 20 luglio al 30 novembre 2021. Anche in tal caso nel modello dovrà essere indicato l’ammontare delle spese già sostenute dal 1° gennaio 2020 o che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020.
Il credito in esame, successivamente al sostenimento delle spese agevolabili, può essere utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021, in compensazione nel modello F4 o, in alternativa, entro il 31 dicembre 2021 può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti.
Riferimenti
Per accedere alla normativa relativa al bando: www.agenziaentrate.gov.it
Rag. Luigi Milani – telefono 0341 294149 – l.milani@lslex.com
Dott. Alessandro Frigerio – telefono 0341 294185 – a.frigerio@lslex.com
Dott.sa Serena Trovò – telefono 0341 294143 serena.trovo@lslex.com