Credito di imposta del 30%
del valore delle rimanenze finali del periodo di imposta in corso al 10.03.2020
La legge di conversione del DL rilancio ha introdotto un credito di imposta sul valore delle rimanenze finali del periodo di imposta in corso al 10.03.2020 che eccede la media del corrispondente valore rilevato nei tre periodi di imposta precedenti.
Beneficiari
Sono interessati i soggetti esercenti attività di impresa che operano nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria.
Misura del credito
Il beneficio si sostanzia in un credito di imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti. Pertanto, considerato che il credito d’imposta spetta per il 2020, il valore delle rimanenze finali di magazzino di tale periodo d’imposta deve essere confrontato con la media del valore registrato nei periodi d’imposta 2017-2018-2019.
Solo se il valore delle rimanenze finali di magazzino del 2020 eccede detta media, viene riconosciuti il beneficio fiscale in parola, in misura pari al 30% di detta eccedenza.
Il legislatore dispone che il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media.
Controllo dei requisiti
L’articolo 48 bis, comma 2 del decreto rilancio, come convertito in legge, dispone con riferimento all’attività di controllo che:
- I soggetti che certificano il bilancio devono effettuare i controlli sulla base dei dati dei bilanci;
- Le imprese non soggette alla revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.
Utilizzo del credito
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in modello F24 nel periodo di imposta successivo a quello in entrata in vigore della legge di conversione del DL Rilancio. La norma non specifica se nell’utilizzo del credito in compensazione orizzontale debba o meno soggiacere ai limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della l. 244/2007 e di quello di cui all’art 34 della l. 388/2000.
Il credito concorre alla formazione del reddito della società che ne fruisce, non essendo espressamente previsto un diverso trattamento tributario.
Disposizioni attuative
Con decreto ministeriale saranno stabiliti i criteri per la corretta identificazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito e le modalità e i criteri attuativi del credito stesso.
Le disposizioni in questione si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2000) 1863 final del 19 marzo 2020, recante il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del covid-19
Riferimenti
Rag. Luigi Milani – telefono 0341 294149 – l.milani@lslex.com
Dott. Alessandro Frigerio – telefono 0341 294185 – a.frigerio@lslex.com
Dott.sa Serena Trovò – telefono 0341 294143 serena.trovo@lslex.com